Diritto del minore alla bigenitorialità: dormire da mamma e da papà

diritto del minore alla bigenitorialità

In questo articolo di approfondimento, desidero soffermarmi su un tema particolarmente importante nei casi di separazione o di divorzio in cui sono coinvolti figli minori, analizzando le limitazioni e i diritti del genitore non collocatario al pernottamento presso di sé del figlio.

Uno dei problemi rilevanti in caso di separazione o di divorzio o, in genere, quando i due genitori non convivono più o non hanno mai convissuto, riguarda il diritto del minore alla bigenitorialità , alla visita del genitore non collocatario e al pernottamento dei figli presso di esso;  problema questo che sorge soprattutto quando i figli sono ancora molto piccolo.

L’art. 337 ter c.c. stabilisce che

il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il minore è al centro di tale normativa il quale ha, in primis, il diritto del minore alla bigenitorialità che si realizza garantendogli la continuità di relazione anche quando la convivenza tra i due genitori si interrompe o non vi è mai stata. Il mancato rispetto di tale diritto del minore viola i diritti fondamentali della persona per cui la Corte di Strasburgo più volte è intervenuta per valutare se le limitazioni imposte tra genitori e figli violassero il diritto alla vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU.

Così nella causa Bondavalli c. Italia, in data 17/11/15, la Corte europea è intervenuta affermando la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto l’Italia è stata giudicata responsabile di aver compromesso il diritto di visita del sig. Bondavalli fortemente limitato per anni, condannando l’Italia a risarcire i danni.

Così nella causa Lombardo c. Italia, in data 29/01/13, la Corte europea ha stabilito che lo Stato deve mettere a disposizione del cittadino tutti i mezzi giudiziari che consentano l’attuazione dei propri diritti ed il rispetto dei provvedimenti giudiziari che riguardano tali diritti, anche prevedendo misure specifiche che si rendano opportune nel caso concreto. Nella fattispecie in esame, le autorità italiane si sarebbero limitate ad adottare una serie di misure automatiche e poco personalizzate, lasciando poi ampio spazio all’operatività dei servizi sociali che non sono stati in grado di gestire la situazione.

Il problema del pernottamento sorge nell’ipotesi di minori in tenera età dove accade che un solo genitore, generalmente la madre, si è occupata fino a quel momento, di seguire il figlio nel preparargli da mangiare, nel farlo addormentare avendo magari l’altro genitore abdicato al proprio ruolo genitoriale.

Vi sono certamente casi in cui la gradualità è richiesta in quanto funzionale per il bene del bambino, ma questo non può legittimare la limitazione di un superiore diritto del minore alla bigenitorialità.

Con decreto del 16/10/13 la Corte d’Appello di Catania, modificando il provvedimento impugnato, evidenziava che

l’interesse del minore è quello alla conservazione effettiva del legame genitoriale a meno che ciò non incida negativamente sul suo sviluppo. Ne caso di specie non è dimostrato che la bambina di due anni subisca pregiudizio pernottando presso il padre il quale dovrà interpretare in maniera responsabile eventuali segni di disagio dei figli e quindi per esempio ricondurli dalla madre.

bigenitorialità nelle separazioni e nei divorzi

Dello stesso tenore vi sono altre pronunce e recentemente la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 28/07/2017 la quale, in merito alla scelta della forma di affidamento del figlio riconosciuto solo dalla madre alla nascita e in merito alla regolamentazione delle visite tra il piccolo ed il padre che non aveva mai conosciuto, dopo l’istruttoria, ha affermato che le frequentazioni nel mentre avviate tra il padre e il figlio non comportavano alcun pregiudizio al bambino il quale al contrario si era dimostrato felice nell’incontrare il padre riconoscendo quindi non solo un adeguato diritto di visita ma autorizzando il pernottamento del bambino con il padre.

Da quanto esposto si ritiene che per limitare il diritto/dovere di un genitore di intrattenere con il figlio un rapporto continuativo (comprensivo quindi anche dei pernottamenti) sia necessario dimostrare che allo stesso possa derivare un effettivo pregiudizio.
Nessuna limitazione conseguente all’età può giustificare un danno al diritto del minore alla bigenitorialità.

Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza dedicata, lo Studio Legale Avvocati Franchini è a tua disposizione.

Autore dell'Articolo

Avvocato Paola Franchini
Avvocato Paola Franchini
Avvocato a Vicenza, si occupa di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidi, successioni, risarcimento danni), diritto del lavoro e diritto commerciale. E' anche avvocato di prima esperienza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto. Riceve abitualmente nello Studio Legale a Vicenza.
ultima modifica: 2017-11-07T14:41:26+02:00 da Avvocato Paola Franchini
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