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	<title>Diritto canonico Archivi - Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</title>
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	<description>Avvocati civilisti e penalisti &#124; Vicenza</description>
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		<title>Nullità matrimonio canonico e convivenza oltre 3 anni: cosa cambia</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/nullita-matrimonio-canonico-e-convivenza-oltre-3-anni-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 14:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto canonico]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le fonti normative L'attuale disciplina del riconoscimento in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale nasce dall'intreccio tra fonti pattizie, norme processuali e un'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ridefinito il ruolo della convivenza "come coniugi" protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario. Accordo di revisione del Concordato &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-980"  class="panel-layout" ><div id="pg-980-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-980-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-980-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><figure style="width: 626px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="626" height="336" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-nullita-matrimonio.png" class="image wp-image-1000  attachment-full size-full" alt="Nullità del matrimonio canonico e delibazione: la convivenza di oltre 3 anni non blocca più il riconoscimento civile se il vizio non è sanabile. Scopri l&#039;evoluzione della Cassazione sui vizi del consenso, ordine pubblico e annullamento del matrimonio concordatario." style="max-width: 100%; height: auto;" title="Diritti giuridici di chi cambia sesso e diritti del transessuale dagli anni &#039;80 ad oggi" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-nullita-matrimonio.png 626w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-nullita-matrimonio-300x161.png 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-nullita-matrimonio-373x200.png 373w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" /><figcaption class="wp-caption-text">Nullità del matrimonio canonico e delibazione: la convivenza di oltre 3 anni non blocca più il riconoscimento civile se il vizio non è sanabile.

Scopri l'evoluzione della Cassazione sui vizi del consenso, ordine pubblico e annullamento del matrimonio concordatario.</figcaption></figure></div></div><div id="pgc-980-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-980-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><h4>Le fonti normative</h4>
<p>L'attuale disciplina del riconoscimento in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale nasce dall'intreccio tra fonti pattizie, norme processuali e un'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ridefinito il ruolo della convivenza "come coniugi" protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario.</p>
<ul>
<li><strong>Accordo di revisione del Concordato lateranense</strong> del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e relativo Protocollo addizionale.</li>
<li><strong>Art. 8, n. 2, dell'Accordo</strong>: le sentenze canoniche di nullità del matrimonio possono acquistare efficacia civile in Italia mediante uno "speciale procedimento" davanti alla Corte d'appello competente.</li>
<li><strong>Legge n. 218/1995</strong>, combinata con l'Accordo del 1984, per i parametri del giudizio di delibazione (Cass., Sez. I civ., 6 novembre 2013, n. 24967): non è consentito il riesame nel merito; il controllo riguarda la non contrarietà all'ordine pubblico, il rispetto del contraddittorio e il passaggio in giudicato.</li>
</ul>
<h4>Matrimonio-atto vs matrimonio-rapporto</h4>
<p>È fondamentale la distinzione, recepita da dottrina e giurisprudenza, tra:</p>
<ul>
<li><strong>Matrimonio-atto</strong>: regolato dal diritto canonico, attiene alla validità del vincolo celebrato davanti al ministro del culto cattolico.</li>
<li><strong>Matrimonio-rapporto</strong>: regolato dal diritto civile, riguarda gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, nonché la separazione e il divorzio (art. 82 c.c. e l. 1 dicembre 1970, n. 898).</li>
</ul>
<p>Il principio di laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.), elevato dalla Corte costituzionale a principio supremo, impone di salvaguardare l'autonomia e la distinzione fra i due ordini, temporale e spirituale, e costituisce parametro di controllo nel giudizio di delibazione.</p>
<p>L'"ordine pubblico" comprende i principi fondamentali dell'ordinamento, ricavabili da Costituzione, convenzioni internazionali (CEDU e Carta dei diritti fondamentali UE) e legislazione ordinaria. In sede di delibazione, si manifesta su due piani:</p>
<ul>
<li><strong>Processuale</strong>: controllo sul rispetto del diritto di difesa nel processo canonico, alla luce dell'art. 6 CEDU e della sentenza CEDU Pellegrini c. Italia.</li>
<li><strong>Sostanziale</strong>: vaglio di compatibilità della pronuncia canonica con i principi che regolano il matrimonio-rapporto (tutela della famiglia, buona fede, affidamento, figli).</li>
</ul>
</div></div></div></div><div id="pg-980-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-980-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-980-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><h4>La svolta delle Sezioni Unite del 2014</h4>
<p>Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze gemelle del 17 luglio 2014, n. 16379 e n. 16380, hanno affermato che la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario costituisce una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, fonte di diritti inviolabili, doveri inderogabili e aspettative legittime tra i componenti della famiglia.</p>
<p>Ne discende una regola di chiusura netta: <strong>non può essere dichiarata efficace in Italia la sentenza canonica di nullità</strong>, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto, quando sia accertata una convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni. La convivenza ultra-triennale diventa così limite di ordine pubblico alla delibazione, a prescindere dalla causa di nullità canonica.</p>
<h4>L'evoluzione: affinamento del concetto di convivenza</h4>
<p>Successivamente al 2014, la giurisprudenza ha progressivamente ristretto la portata del limite, muovendo su due direttrici:</p>
<ul>
<li>affinamento del concetto di "convivenza come coniugi";</li>
<li>coordinamento con le cause di invalidità previste dal codice civile.</li>
</ul>
<p>La convivenza triennale ostativa non coincide con la mera coabitazione formale: richiede una comunione di vita effettiva, stabile, riconoscibile all'esterno, con comportamenti inequivocabili di reciproco sostegno e progettualità familiare, specificamente allegati e provati dalla parte che intende opporre il limite.</p>
<h4>Il coordinamento con il Codice civile: Cass. 17910/2022</h4>
<p>Il Codice civile disciplina le ipotesi di invalidità del matrimonio distinguendo:</p>
<ul>
<li><strong>Nullità radicali</strong> (artt. 117 ss. c.c.): bigamia, difetto di età, interdizione, parentela, affinità, difetto di forma.</li>
<li><strong>Annullabilità</strong> per vizi del consenso (artt. 120-123 c.c.): violenza, timore, errore essenziale sulle qualità personali, dolo, incapacità psichica impeditiva della vita coniugale, simulazione.</li>
</ul>
<p>In alcuni casi la coabitazione protratta oltre un certo termine sana il vizio o preclude l'annullamento; in altri il vizio resta insuscettibile di sanatoria (es. grave incapacità psichica al momento del consenso).</p>
<p>Con la sentenza del 1° giugno 2022, n. 17910, la Cassazione ha affermato che <strong>la convivenza ultra-triennale non è un limite assoluto</strong> alla delibazione quando la nullità canonica corrisponde a un'ipotesi prevista anche dal diritto italiano e non sanabile dalla convivenza. Nel caso di specie (errore essenziale sulle qualità personali dovuto a dolo, art. 122 c.c.), la Corte ha escluso l'ostatività della convivenza.</p>
<h4>Incapacità psichica e buona fede: le pronunce 2023-2025</h4>
<p>Analoga impostazione è stata seguita per l'incapacità psichica:</p>
<ul>
<li><strong>Cass., ord. 27 maggio 2024, n. 14739</strong></li>
<li><strong>Cass., ord. 28 gennaio 2025, n. 1999</strong></li>
</ul>
<p>La delibazione di una sentenza canonica che dichiari nullo il matrimonio per incapacità psichica ad assumere gli oneri coniugali non è in contrasto con l'ordine pubblico, anche se la formulazione canonica non coincide letteralmente con l'art. 120 c.c.</p>
<p>Parallelamente, la giurisprudenza tutela la buona fede e l'affidamento incolpevole del coniuge: la delibazione è esclusa quando la nullità discende da riserve mentali unilaterali non manifestate né conoscibili dall'altro coniuge:</p>
<ul>
<li><strong>Cass., sez. I, 9 giugno 2022, n. 18429</strong> (esclusione di bona matrimonii)</li>
<li><strong>Cass., sez. I, ord. 31 maggio 2023, n. 15142</strong> (condizioni pro futuro)</li>
</ul>
<p>Il giudice italiano deve accertare autonomamente, sulla base degli atti del processo canonico, se l'altro coniuge fosse a conoscenza, o dovesse esserlo, della riserva mentale o della condizione.</p>
<h4>Il controllo processuale sul diritto di difesa</h4>
<p>Sul piano processuale, l'ordine pubblico impone infine che il giudice di delibazione verifichi l'effettiva possibilità per il convenuto di partecipare al giudizio ecclesiastico, essere informato, contraddire e produrre prove, in linea con l'art. 6 CEDU.</p>
<h4>La nuova regola in sintesi</h4>
<ul>
<li>La convivenza come coniugi protratta per almeno tre anni resta, in linea di principio, una situazione di ordine pubblico che ostacola la delibazione delle sentenze canoniche fondate su vizi genetici del matrimonio-atto.</li>
<li><strong>Tuttavia</strong>, il limite non opera quando il vizio accertato in sede canonica:
<ul>
<li>è previsto anche dal Codice civile come causa di nullità/annullabilità; <strong>e</strong></li>
<li>non è sanabile, secondo la disciplina civilistica, per effetto della protrazione della convivenza (es. incapacità psichica patologica, errore essenziale dolosamente indotto, incapacità di procreare occultata).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>In queste ipotesi, la delibazione non contrasta con l'ordine pubblico, ma realizza un allineamento tra accertamento canonico e tutela civilistica del coniuge ingannato o incapace.</p>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/nullita-matrimonio-canonico-e-convivenza-oltre-3-anni-cosa-cambia/">Nullità matrimonio canonico e convivenza oltre 3 anni: cosa cambia</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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		<item>
		<title>Chi esce da un istituto religioso può vantare diritti economici?</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/uscita-da-istituto-religioso-diritto-canonico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto canonico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella tesina qui allegata ho cercato di verificare dal punto di vista canonico e non solo la condizione giuridica del consacrato che decide di uscire definitivamente dall'istituto religioso. Come Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto ho trovato interessante fare un excursus storico cercando di rispondere alla domanda: può chi esce &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-831"  class="panel-layout" ><div id="pg-831-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-831-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-831-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><img decoding="async" width="640" height="466" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/prete-abbandona-istituto-religioso-vicenza.jpg" class="image wp-image-832  attachment-full size-full" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Chi esce da un istituto religioso può vantare diritti dall&#039;istituto secondo il diritto canonico ?" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/prete-abbandona-istituto-religioso-vicenza.jpg 640w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/prete-abbandona-istituto-religioso-vicenza-300x218.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/prete-abbandona-istituto-religioso-vicenza-275x200.jpg 275w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div></div><div id="pgc-831-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-831-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>Nella <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/uscita-da-istituto-religioso-diritto-canonico/tesina-chi-esce-da-un-istituto-religioso-diritto-canonico-avv-paola-franchini-vicenza/" target= "_blank" rel="attachment wp-att-836">tesina qui allegata</a> ho cercato di verificare dal punto di vista canonico e non solo la <strong>condizione giuridica del consacrato che decide di uscire definitivamente dall'istituto religioso</strong>. </p>
<p>Come <strong>Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto</strong> ho trovato interessante fare un excursus storico cercando di rispondere alla domanda:</p>
<blockquote><p>può chi esce da un istituto religioso vantare diritti economici dall'istituto stesso?</p></blockquote>
</div></div></div></div><div id="pg-831-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-831-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-831-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza specifica per il tuo caso, lo <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/contatti/">Studio Legale Avvocati Franchini</a> è a tua disposizione.</p>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/uscita-da-istituto-religioso-diritto-canonico/">Chi esce da un istituto religioso può vantare diritti economici?</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I vizi del consenso nelle cause di nullità matrimoniale per il Diritto Canonico</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/vizi-del-consenso-annullamento-matrimonio-diritto-canonico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 15:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto canonico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto frequentemente mi trovo ad esaminare secondo il Diritto canonico i vizi del consenso prestato dai coniugi nelle cause di annullamento del matrimonio. Il can. 1057 del Codice di diritto canonico vigente afferma che L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/vizi-del-consenso-annullamento-matrimonio-diritto-canonico/">I vizi del consenso nelle cause di nullità matrimoniale per il Diritto Canonico</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-810"  class="panel-layout" ><div id="pg-810-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-810-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-810-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><figure style="width: 640px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" width="640" height="400" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico-768x480.jpg" class="image wp-image-811  attachment-640x400 size-640x400" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Diritto del minore alla bigenitorialità in caso di separazione e di divorzio" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico-768x480.jpg 768w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico-300x188.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico-320x200.jpg 320w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico.jpg 960w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption class="wp-caption-text">vizi del consenso cause nullità matrimoniale diritto canonico</figcaption></figure></div></div><div id="pgc-810-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-810-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>Come <strong>Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto</strong> frequentemente mi trovo ad esaminare secondo il Diritto canonico i vizi del consenso prestato dai coniugi nelle cause di <strong>annullamento del matrimonio</strong>.</p>
<p>Il can. 1057 del Codice di diritto canonico vigente afferma che</p>
<blockquote><p>L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili</p></blockquote>
<p>e prosegue affermando che</p>
<blockquote><p>Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio</p></blockquote>
</div></div></div></div><div id="pg-810-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-810-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-810-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>La capacità si presume (can. 1058 e 1060). Il consenso, quando è viziato, comporta la nullità del matrimonio.</p>
<p>Il Codice di diritto canonico dai canoni 1095 al 1103 espone quelli che sono i vizi del consenso e precisamente:</p>
<ol>
<li>Il can. 1095 prevede tre ipotesi di <strong>incapacità</strong>:<br />
a) <em>Per carenza di uso della ragione</em>. Per porre un «atto umano», cosciente e libero, è necessario l'intelletto da cui consegue la conoscenza e la volontà e da cui deriva la conseguente decisione. Solo dove esiste tale uso di ragione è possibile porre un consenso valido che è il primo presupposto per la scelta matrimoniale. Se manca questo uso di ragione, sufficientemente proporzionato, che inficia l’autodeterminazione, il consenso è invalido.<br />
b) <em>Incapacità per difetto di discrezione di giudizio.</em> Potrebbe essere descritta come “quella misura di maturità nel governo libero e razionale di sé e dei propri atti, proporzionata perché l’uomo, in quanto tale, possa donarsi alla donna ed accettarla in quanto tale, e perché la donna, in quanto tale, possa donarsi all'uomo ed accettarlo in quanto tale, costituendo tra loro un’unione alla quale hanno diritto e che si devono in giustizia”. Mancano di tale capacità le persone che, pur essendo capaci di intendere e volere, mancano di capacità critica o valutativa proporzionata alla gravità degli obblighi matrimoniali da assumere.<br />
c) <em>Incapacità per cause di natura psichica.</em> Si tratta dei casi in cui i soggetti, pur dotati di sufficiente uso di ragione e di capacità valutativa con riferimento agli obblighi essenziali del matrimonio, non sono capaci ad assumerli e/o ad adempierli per cause di natura psichica</li>
<li>Il can. 1096 prevede una seconda ipotesi di vizio del consenso conseguente ad <strong>ignoranza</strong> circa l’essenza del matrimonio. Si ha quando il contraente ignora che il matrimonio è un consorzio permanente, di natura eterosessuale, ordinato alla procreazione e che per tale procreazione è necessaria una qualche cooperazione sessuale. A questo canone possiamo affiancare anche il can. 1099 che prevede “l’errore circa l’unità, l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale purché non determini la volontà”. Questi due canoni riguardano le due fattispecie di <em>error iuris</em>che concernono l’essenza del matrimonio e le sue proprietà essenziali.</li>
<li>Il can. 1097 prevede la terza ipotesi di vizio del consenso che riguarda l’<strong>errore di fatto</strong> (<em>error facti</em>) distinguendo due ipotesi.<br />
a) L’errore che ricade sull'identità fisica del coniuge.<br />
b) L’errore che ricade su una qualità voluta principalmente e direttamente nella persona del futuro coniuge: la qualità specifica richiesta diventa più rilevante nella formazione della volontà della persona stessa che si sposa.</li>
<li>Il can. 1098 prevede l’ipotesi di <strong>dolo</strong> quale vizio del consenso. Tale ipotesi si ha quando il contraente viene raggirato con dolo (in modo deliberato e fraudolento) per ottenere il consenso. Il dolo deve ricadere sulla qualità dell’altro contraente. Il soggetto ingannato si sposa, quindi, ritenendo sussistente nell'altro contraente una qualità che, in realtà non ha; qualità che per sua stessa natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale.</li>
<li>Il can. 1101 prevede la simulazione del consenso matrimoniale sia totale che parziale. Tale fattispecie può sussistere se vi è<br />
a) Esclusione della prole da uno o da entrambi i coniugi;<br />
b) Esclusione dell’indissolubilità<br />
c) Esclusione della fedeltà<br />
d) Esclusione del bene dei coniugi<br />
e) Esclusione della sacramentalità</li>
<li>Il canone 1102 espone l’ipotesi in cui il vizio del consenso dipenda da una condizione. La <em>conditio de futuro<em> non è ammessa a motivo dell’effetto sospensivo che essa comporterebbe. E’ invece possibile porre una condizione al matrimonio relativa ad un evento presente o passato, ignoto a colui che la appone. Tali condizioni sono dette improprie in quanto l’evento, da cui si fa dipendere la validità del consenso, è in realtà già accaduto.</em></em></li>
<li>L’ultima ipotesi disciplinata dal codice canonico che prevede un vizio del consenso è quella disciplinata nel can. 1103 e riguarda il <strong>timore grave</strong> e la <strong>violenza</strong>. In tali casi è richiesto che<br />
a) il timore o la violenza provengano dall'esterno e da parte di terzi,<br />
b) il timore generato deve essere grave nel soggetto minacciato<br />
c) il contraente minacciato deve ritenere di non avere altra alternativa o via di uscita se non quella di scegliere il matrimonio</li>
</ol>
</div></div></div></div><div id="pg-810-2"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-810-2-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-810-2-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="3" ><div class="textwidget"><p>Tale breve excursus richiama in maniera generale e non certo esaustiva i canoni che nel Codice di diritto canonico espongono i possibili vizi del consenso nelle cause di annullamento del matrimonio. Considerando la profondità dei concetti qui esposti, si declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio o non aggiornato di tali contenuti.</p>
<p>Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza specifica per il tuo caso, lo <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/contatti/">Studio Legale Avvocati Franchini</a> è a tua disposizione.</p>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/vizi-del-consenso-annullamento-matrimonio-diritto-canonico/">I vizi del consenso nelle cause di nullità matrimoniale per il Diritto Canonico</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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