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	<title>Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</title>
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	<description>Avvocati civilisti e penalisti &#124; Vicenza</description>
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		<title>Sfratto possibile anche dopo recesso del conduttore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 14:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consigli legali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante risulta la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 13/01/2026, n. 16, in tema di locazione, la quale stabilisce che la comunicazione di recesso del conduttore, ancorché accompagnata dall'impegno alla riconsegna dell'immobile allo spirare del preavviso e dal pagamento della penale contrattualmente prevista per il periodo di preavviso, non &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-1002"  class="panel-layout" ><div id="pg-1002-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-1002-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-1002-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><figure style="width: 613px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="613" height="381" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-cause-sfratto.png" class="image wp-image-1005  attachment-full size-full" alt="Immagine a scopo illustrativo generata tramite AI" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Diritti giuridici di chi cambia sesso e diritti del transessuale dagli anni &#039;80 ad oggi" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-cause-sfratto.png 613w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-cause-sfratto-300x186.png 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-cause-sfratto-322x200.png 322w" sizes="(max-width: 613px) 100vw, 613px" /><figcaption class="wp-caption-text">L'invio della disdetta non esonera l'affittuario dal pagamento del canone di locazione. Ecco cosa stabilisce la giurisprudenza su recesso, preavviso e sfratto per morosità.</figcaption></figure></div></div><div id="pgc-1002-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-1002-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>Interessante risulta la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 13/01/2026, n. 16, in tema di locazione, la quale stabilisce che la comunicazione di recesso del conduttore, ancorché accompagnata dall'impegno alla riconsegna dell'immobile allo spirare del preavviso e dal pagamento della penale contrattualmente prevista per il periodo di preavviso, non esclude la legittimazione del locatore ad intimare lo sfratto per morosità ove sussistano i presupposti di legge, e cioè la validità del contratto e l' inadempimento nel pagamento mensile dei canoni.</p>
</div></div></div></div><div id="pg-1002-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-1002-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-1002-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>La giurisprudenza di legittimità sottolineando che uno degli obblighi principali del conduttore è il pagamento del canone alle scadenze pattuite, ribadisce che la sospensione o riduzione unilaterale del canone non è consentita, integrando in tal caso l’inadempimento, salvo che venga completamente a mancare la controprestazione del locatore (Cass. 8 gennaio 2010, n. 74) e che la sospensione, ai sensi dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è legittima solo se conforme a buona fede e proporzionata, tenendo conto dell’equilibrio sinallagmatico (ordinanza Cass. N. 2154 del 29 gennaio 2021) Nelle locazioni abitative, l’art. 5 l. n. 392/1978 predetermina la gravità della morosità (mancato pagamento del canone per oltre 20 giorni dalla scadenza o degli oneri purchè l’importo superi l’equivalentedi due mensilità), rilevante ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c.</p>
<p>Per le locazioni abitative ex l. n. 431/1998 e, più in generale, per le locazioni disciplinate dalla l. n. 392/1978, il <u>recesso del conduttore</u> è normalmente sottoposto a un termine di preavviso (di regola semestrale, art. 4 l. n. 392/1978; per le non abitative, art. 27 l. n. 392/1978). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il recesso del conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, solo alla scadenza del termine di preavviso (Cass. 27 novembre 2006 n. 25136). Fino a tale momento il contratto resta pienamente valido e il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni, indipendentemente dal momento – anche anticipato – del rilascio materiale dell’immobile (ord. Cass. del 24 maggio 2017 n.  13092).</p>
<p>In caso di recesso illegittimo o senza preavviso, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria del conduttore, con obbligo di risarcire il danno da mancata percezione dei canoni, se il locatore dimostra che l’immobile è rimasto inutilizzato (<a href="https://dejure.lefebvregiuffre.it/dettaglio/AW2007AU003D22M08Y2007N000017833S03X2221246">Cass., sez. 3, 22/08/2007, n. 17833</a>; Trib. Catanzaro 2 febbraio 2023 n. 189) ovvero, in altre ipotesi, l’obbligo di corrispondere comunque i canoni fino alla naturale scadenza, ove il recesso sia accertato come insussistente (Cass. 24 aprile 2008 n. 10677).</p>
<p>Ne emerge un principio importante: il recesso, di per sé, non estingue immediatamente il rapporto, ma lo conduce a cessazione differita: fino a quel momento l’obbligazione di pagamento del canone permane.</p>
<p>Il procedimento di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) consente al locatore di ottenere, in via sommaria, il rilascio dell’immobile per mancato pagamento del canone, potendo cumulare la domanda di rilascio con quella di condanna ai canoni scaduti.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel ritenere che il conduttore non può astenersi dal pagamento del canone o ridurlo unilateralmente per vizi o riduzioni del godimento, anche se imputabili al locatore (Cass. n. 24799 dell’8 ottobre 2008; Cass. del 25 giugno 2019 n. 16918). La sospensione è ammessa solo se viene completamente meno la controprestazione, oppure – secondo l’orientamento più recente – anche in caso di inesatto adempimento del locatore, purché la reazione sia proporzionata e conforme a buona fede, ai sensi dell’art. 1460 c.c. (ord. Cass. n. 2154 del 29 gennaio 2021 “<em>il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'</em><a href="https://dejure.lefebvregiuffre.it/dettaglio/CCX_____19420316000000000000262A1460S00"><em>art. 1460 c.c.</em></a><em>, non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte</em>”).</p>
<p>Quanto ai canoni dovuti nel periodo di preavviso, il recesso del conduttore, anche se legittimo, non esonera dal pagamento dei canoni fino alla scadenza del termine di preavviso (Cass. 25136/2006; Cass. 13092/2017).</p>
<p>Peraltro, l’anticipata riconsegna dell’immobile, se accettata dal locatore senza riserve, può dar luogo a scioglimento per mutuo consenso, con esclusione dei canoni successivi; ma in difetto di tale accordo, il conduttore resta obbligato ai canoni o al risarcimento (Trib. Firenze II Sez. 30 gennaio 2008).</p>
<p>Nelle locazioni non abitative, la giurisprudenza è ferma nel negare l’indennità per perdita di avviamento commerciale quando il contratto si scioglie per grave inadempimento del conduttore (in particolare per morosità). Tale conclusione discende dal carattere “protettivo” dell’indennità, che presuppone una cessazione del rapporto non imputabile al conduttore, e si coordina con la qualificazione della morosità grave come causa di risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c., eventualmente assistita da clausola risolutiva espressa.</p>
<p>In tale prospettiva, l’intimazione di sfratto per morosità e la conseguente risoluzione per inadempimento precludono al conduttore moroso la pretesa all’indennità.</p>
<p>Fatte queste premesse, la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del 13 gennaio 2026, n. 16, si colloca coerentemente nei principi sopra richiamati:</p>
<ul>
<li>il recesso del conduttore, con contestuale pagamento della penale per il periodo di preavviso e impegno alla riconsegna allo spirare del termine, non determina di per sé l’immediata cessazione del rapporto, che rimane efficace fino alla scadenza del preavviso;</li>
<li>fino a tale momento, i canoni mensili restano dovuti; la mancata corresponsione integra morosità rilevante ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e, per le locazioni abitative, dell’art. 5 l. n. 392/1978;</li>
<li>la comunicazione di recesso e il pagamento della penale non escludono la legittimazione del locatore a intimare sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c., sussistendo un contratto valido e un inadempimento attuale nel pagamento dei canoni;</li>
<li>il conduttore non può opporre, per sottrarsi ai canoni del periodo di preavviso, né la sola comunicazione di recesso né l’avvenuto pagamento della penale, in assenza di un accordo novativo o di un mutuo consenso alla cessazione anticipata del rapporto.</li>
</ul>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/sfratto-possibile-anche-dopo-recesso-del-conduttore/">Sfratto possibile anche dopo recesso del conduttore</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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		<title>Nullità matrimonio canonico e convivenza oltre 3 anni: cosa cambia</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/nullita-matrimonio-canonico-e-convivenza-oltre-3-anni-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 14:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto canonico]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le fonti normative L'attuale disciplina del riconoscimento in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale nasce dall'intreccio tra fonti pattizie, norme processuali e un'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ridefinito il ruolo della convivenza "come coniugi" protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario. Accordo di revisione del Concordato &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-980"  class="panel-layout" ><div id="pg-980-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-980-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-980-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><figure style="width: 626px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" width="626" height="336" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-nullita-matrimonio.png" class="image wp-image-1000  attachment-full size-full" alt="Nullità del matrimonio canonico e delibazione: la convivenza di oltre 3 anni non blocca più il riconoscimento civile se il vizio non è sanabile. Scopri l&#039;evoluzione della Cassazione sui vizi del consenso, ordine pubblico e annullamento del matrimonio concordatario." style="max-width: 100%; height: auto;" title="Diritti giuridici di chi cambia sesso e diritti del transessuale dagli anni &#039;80 ad oggi" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-nullita-matrimonio.png 626w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-nullita-matrimonio-300x161.png 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/studio-legale-franchini-nullita-matrimonio-373x200.png 373w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" /><figcaption class="wp-caption-text">Nullità del matrimonio canonico e delibazione: la convivenza di oltre 3 anni non blocca più il riconoscimento civile se il vizio non è sanabile.

Scopri l'evoluzione della Cassazione sui vizi del consenso, ordine pubblico e annullamento del matrimonio concordatario.</figcaption></figure></div></div><div id="pgc-980-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-980-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><h4>Le fonti normative</h4>
<p>L'attuale disciplina del riconoscimento in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale nasce dall'intreccio tra fonti pattizie, norme processuali e un'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ridefinito il ruolo della convivenza "come coniugi" protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario.</p>
<ul>
<li><strong>Accordo di revisione del Concordato lateranense</strong> del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e relativo Protocollo addizionale.</li>
<li><strong>Art. 8, n. 2, dell'Accordo</strong>: le sentenze canoniche di nullità del matrimonio possono acquistare efficacia civile in Italia mediante uno "speciale procedimento" davanti alla Corte d'appello competente.</li>
<li><strong>Legge n. 218/1995</strong>, combinata con l'Accordo del 1984, per i parametri del giudizio di delibazione (Cass., Sez. I civ., 6 novembre 2013, n. 24967): non è consentito il riesame nel merito; il controllo riguarda la non contrarietà all'ordine pubblico, il rispetto del contraddittorio e il passaggio in giudicato.</li>
</ul>
<h4>Matrimonio-atto vs matrimonio-rapporto</h4>
<p>È fondamentale la distinzione, recepita da dottrina e giurisprudenza, tra:</p>
<ul>
<li><strong>Matrimonio-atto</strong>: regolato dal diritto canonico, attiene alla validità del vincolo celebrato davanti al ministro del culto cattolico.</li>
<li><strong>Matrimonio-rapporto</strong>: regolato dal diritto civile, riguarda gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, nonché la separazione e il divorzio (art. 82 c.c. e l. 1 dicembre 1970, n. 898).</li>
</ul>
<p>Il principio di laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.), elevato dalla Corte costituzionale a principio supremo, impone di salvaguardare l'autonomia e la distinzione fra i due ordini, temporale e spirituale, e costituisce parametro di controllo nel giudizio di delibazione.</p>
<p>L'"ordine pubblico" comprende i principi fondamentali dell'ordinamento, ricavabili da Costituzione, convenzioni internazionali (CEDU e Carta dei diritti fondamentali UE) e legislazione ordinaria. In sede di delibazione, si manifesta su due piani:</p>
<ul>
<li><strong>Processuale</strong>: controllo sul rispetto del diritto di difesa nel processo canonico, alla luce dell'art. 6 CEDU e della sentenza CEDU Pellegrini c. Italia.</li>
<li><strong>Sostanziale</strong>: vaglio di compatibilità della pronuncia canonica con i principi che regolano il matrimonio-rapporto (tutela della famiglia, buona fede, affidamento, figli).</li>
</ul>
</div></div></div></div><div id="pg-980-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-980-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-980-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><h4>La svolta delle Sezioni Unite del 2014</h4>
<p>Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze gemelle del 17 luglio 2014, n. 16379 e n. 16380, hanno affermato che la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario costituisce una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, fonte di diritti inviolabili, doveri inderogabili e aspettative legittime tra i componenti della famiglia.</p>
<p>Ne discende una regola di chiusura netta: <strong>non può essere dichiarata efficace in Italia la sentenza canonica di nullità</strong>, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto, quando sia accertata una convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni. La convivenza ultra-triennale diventa così limite di ordine pubblico alla delibazione, a prescindere dalla causa di nullità canonica.</p>
<h4>L'evoluzione: affinamento del concetto di convivenza</h4>
<p>Successivamente al 2014, la giurisprudenza ha progressivamente ristretto la portata del limite, muovendo su due direttrici:</p>
<ul>
<li>affinamento del concetto di "convivenza come coniugi";</li>
<li>coordinamento con le cause di invalidità previste dal codice civile.</li>
</ul>
<p>La convivenza triennale ostativa non coincide con la mera coabitazione formale: richiede una comunione di vita effettiva, stabile, riconoscibile all'esterno, con comportamenti inequivocabili di reciproco sostegno e progettualità familiare, specificamente allegati e provati dalla parte che intende opporre il limite.</p>
<h4>Il coordinamento con il Codice civile: Cass. 17910/2022</h4>
<p>Il Codice civile disciplina le ipotesi di invalidità del matrimonio distinguendo:</p>
<ul>
<li><strong>Nullità radicali</strong> (artt. 117 ss. c.c.): bigamia, difetto di età, interdizione, parentela, affinità, difetto di forma.</li>
<li><strong>Annullabilità</strong> per vizi del consenso (artt. 120-123 c.c.): violenza, timore, errore essenziale sulle qualità personali, dolo, incapacità psichica impeditiva della vita coniugale, simulazione.</li>
</ul>
<p>In alcuni casi la coabitazione protratta oltre un certo termine sana il vizio o preclude l'annullamento; in altri il vizio resta insuscettibile di sanatoria (es. grave incapacità psichica al momento del consenso).</p>
<p>Con la sentenza del 1° giugno 2022, n. 17910, la Cassazione ha affermato che <strong>la convivenza ultra-triennale non è un limite assoluto</strong> alla delibazione quando la nullità canonica corrisponde a un'ipotesi prevista anche dal diritto italiano e non sanabile dalla convivenza. Nel caso di specie (errore essenziale sulle qualità personali dovuto a dolo, art. 122 c.c.), la Corte ha escluso l'ostatività della convivenza.</p>
<h4>Incapacità psichica e buona fede: le pronunce 2023-2025</h4>
<p>Analoga impostazione è stata seguita per l'incapacità psichica:</p>
<ul>
<li><strong>Cass., ord. 27 maggio 2024, n. 14739</strong></li>
<li><strong>Cass., ord. 28 gennaio 2025, n. 1999</strong></li>
</ul>
<p>La delibazione di una sentenza canonica che dichiari nullo il matrimonio per incapacità psichica ad assumere gli oneri coniugali non è in contrasto con l'ordine pubblico, anche se la formulazione canonica non coincide letteralmente con l'art. 120 c.c.</p>
<p>Parallelamente, la giurisprudenza tutela la buona fede e l'affidamento incolpevole del coniuge: la delibazione è esclusa quando la nullità discende da riserve mentali unilaterali non manifestate né conoscibili dall'altro coniuge:</p>
<ul>
<li><strong>Cass., sez. I, 9 giugno 2022, n. 18429</strong> (esclusione di bona matrimonii)</li>
<li><strong>Cass., sez. I, ord. 31 maggio 2023, n. 15142</strong> (condizioni pro futuro)</li>
</ul>
<p>Il giudice italiano deve accertare autonomamente, sulla base degli atti del processo canonico, se l'altro coniuge fosse a conoscenza, o dovesse esserlo, della riserva mentale o della condizione.</p>
<h4>Il controllo processuale sul diritto di difesa</h4>
<p>Sul piano processuale, l'ordine pubblico impone infine che il giudice di delibazione verifichi l'effettiva possibilità per il convenuto di partecipare al giudizio ecclesiastico, essere informato, contraddire e produrre prove, in linea con l'art. 6 CEDU.</p>
<h4>La nuova regola in sintesi</h4>
<ul>
<li>La convivenza come coniugi protratta per almeno tre anni resta, in linea di principio, una situazione di ordine pubblico che ostacola la delibazione delle sentenze canoniche fondate su vizi genetici del matrimonio-atto.</li>
<li><strong>Tuttavia</strong>, il limite non opera quando il vizio accertato in sede canonica:
<ul>
<li>è previsto anche dal Codice civile come causa di nullità/annullabilità; <strong>e</strong></li>
<li>non è sanabile, secondo la disciplina civilistica, per effetto della protrazione della convivenza (es. incapacità psichica patologica, errore essenziale dolosamente indotto, incapacità di procreare occultata).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>In queste ipotesi, la delibazione non contrasta con l'ordine pubblico, ma realizza un allineamento tra accertamento canonico e tutela civilistica del coniuge ingannato o incapace.</p>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/nullita-matrimonio-canonico-e-convivenza-oltre-3-anni-cosa-cambia/">Nullità matrimonio canonico e convivenza oltre 3 anni: cosa cambia</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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		<title>Diritti giuridici di chi cambia sesso e diritti del transessuale</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/diritti-di-chi-cambia-sesso-evoluzione-diritti-transessuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel documento qui allegato, ho voluto analizzare il percorso storico della rettificazione di sesso e dell’evoluzione dei diritti del transessuale soffermandomi sugli interessanti e nettamente differenti posizioni giuridiche prese dai diversi Stati europei e su come la Corte di Giustizia europea è intervenuta a tutela dei diritti di chi vuole &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-845"  class="panel-layout" ><div id="pg-845-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-845-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-845-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><img decoding="async" width="640" height="426" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritti-giuridici-transessuale-cambio-sesso.jpg" class="image wp-image-848  attachment-full size-full" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Diritti giuridici di chi cambia sesso e diritti del transessuale dagli anni &#039;80 ad oggi" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritti-giuridici-transessuale-cambio-sesso.jpg 640w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritti-giuridici-transessuale-cambio-sesso-300x200.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritti-giuridici-transessuale-cambio-sesso-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div></div><div id="pgc-845-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-845-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>Nel <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/?attachment_id=851" target="_blank" rel="attachment wp-att-851">documento qui allegato</a>, ho voluto analizzare il <strong>percorso storico della rettificazione di sesso</strong> e dell’<strong>evoluzione dei diritti del transessuale</strong> soffermandomi sugli interessanti e nettamente differenti posizioni giuridiche prese dai diversi Stati europei e su come la Corte di Giustizia europea è intervenuta a <strong>tutela dei diritti di chi vuole cambiare sesso</strong>. </p>
<p>Molto interessanti sono le risposte della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione italiana e delle riflessioni fatte dal Tribunale di Avellino sulla questione prettamente giuridica affrontata. </p>
</div></div></div></div><div id="pg-845-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-845-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-845-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza specifica per il tuo caso, lo <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/contatti/">Studio Legale Avvocati Franchini</a> è a tua disposizione.</p>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/diritti-di-chi-cambia-sesso-evoluzione-diritti-transessuale/">Diritti giuridici di chi cambia sesso e diritti del transessuale</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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		<title>Chi esce da un istituto religioso può vantare diritti economici?</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/uscita-da-istituto-religioso-diritto-canonico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto canonico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella tesina qui allegata ho cercato di verificare dal punto di vista canonico e non solo la condizione giuridica del consacrato che decide di uscire definitivamente dall'istituto religioso. Come Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto ho trovato interessante fare un excursus storico cercando di rispondere alla domanda: può chi esce &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-831"  class="panel-layout" ><div id="pg-831-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-831-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-831-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="466" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/prete-abbandona-istituto-religioso-vicenza.jpg" class="image wp-image-832  attachment-full size-full" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Chi esce da un istituto religioso può vantare diritti dall&#039;istituto secondo il diritto canonico ?" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/prete-abbandona-istituto-religioso-vicenza.jpg 640w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/prete-abbandona-istituto-religioso-vicenza-300x218.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/prete-abbandona-istituto-religioso-vicenza-275x200.jpg 275w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div></div><div id="pgc-831-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-831-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>Nella <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/uscita-da-istituto-religioso-diritto-canonico/tesina-chi-esce-da-un-istituto-religioso-diritto-canonico-avv-paola-franchini-vicenza/" target= "_blank" rel="attachment wp-att-836">tesina qui allegata</a> ho cercato di verificare dal punto di vista canonico e non solo la <strong>condizione giuridica del consacrato che decide di uscire definitivamente dall'istituto religioso</strong>. </p>
<p>Come <strong>Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto</strong> ho trovato interessante fare un excursus storico cercando di rispondere alla domanda:</p>
<blockquote><p>può chi esce da un istituto religioso vantare diritti economici dall'istituto stesso?</p></blockquote>
</div></div></div></div><div id="pg-831-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-831-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-831-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza specifica per il tuo caso, lo <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/contatti/">Studio Legale Avvocati Franchini</a> è a tua disposizione.</p>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/uscita-da-istituto-religioso-diritto-canonico/">Chi esce da un istituto religioso può vantare diritti economici?</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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		<title>I vizi del consenso nelle cause di nullità matrimoniale per il Diritto Canonico</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/vizi-del-consenso-annullamento-matrimonio-diritto-canonico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 15:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto canonico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto frequentemente mi trovo ad esaminare secondo il Diritto canonico i vizi del consenso prestato dai coniugi nelle cause di annullamento del matrimonio. Il can. 1057 del Codice di diritto canonico vigente afferma che L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/vizi-del-consenso-annullamento-matrimonio-diritto-canonico/">I vizi del consenso nelle cause di nullità matrimoniale per il Diritto Canonico</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-810"  class="panel-layout" ><div id="pg-810-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-810-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-810-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><figure style="width: 640px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="400" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico-768x480.jpg" class="image wp-image-811  attachment-640x400 size-640x400" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Diritto del minore alla bigenitorialità in caso di separazione e di divorzio" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico-768x480.jpg 768w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico-300x188.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico-320x200.jpg 320w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/annullamento_matrimonio_diritto_canonico.jpg 960w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption class="wp-caption-text">vizi del consenso cause nullità matrimoniale diritto canonico</figcaption></figure></div></div><div id="pgc-810-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-810-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>Come <strong>Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto</strong> frequentemente mi trovo ad esaminare secondo il Diritto canonico i vizi del consenso prestato dai coniugi nelle cause di <strong>annullamento del matrimonio</strong>.</p>
<p>Il can. 1057 del Codice di diritto canonico vigente afferma che</p>
<blockquote><p>L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili</p></blockquote>
<p>e prosegue affermando che</p>
<blockquote><p>Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio</p></blockquote>
</div></div></div></div><div id="pg-810-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-810-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-810-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>La capacità si presume (can. 1058 e 1060). Il consenso, quando è viziato, comporta la nullità del matrimonio.</p>
<p>Il Codice di diritto canonico dai canoni 1095 al 1103 espone quelli che sono i vizi del consenso e precisamente:</p>
<ol>
<li>Il can. 1095 prevede tre ipotesi di <strong>incapacità</strong>:<br />
a) <em>Per carenza di uso della ragione</em>. Per porre un «atto umano», cosciente e libero, è necessario l'intelletto da cui consegue la conoscenza e la volontà e da cui deriva la conseguente decisione. Solo dove esiste tale uso di ragione è possibile porre un consenso valido che è il primo presupposto per la scelta matrimoniale. Se manca questo uso di ragione, sufficientemente proporzionato, che inficia l’autodeterminazione, il consenso è invalido.<br />
b) <em>Incapacità per difetto di discrezione di giudizio.</em> Potrebbe essere descritta come “quella misura di maturità nel governo libero e razionale di sé e dei propri atti, proporzionata perché l’uomo, in quanto tale, possa donarsi alla donna ed accettarla in quanto tale, e perché la donna, in quanto tale, possa donarsi all'uomo ed accettarlo in quanto tale, costituendo tra loro un’unione alla quale hanno diritto e che si devono in giustizia”. Mancano di tale capacità le persone che, pur essendo capaci di intendere e volere, mancano di capacità critica o valutativa proporzionata alla gravità degli obblighi matrimoniali da assumere.<br />
c) <em>Incapacità per cause di natura psichica.</em> Si tratta dei casi in cui i soggetti, pur dotati di sufficiente uso di ragione e di capacità valutativa con riferimento agli obblighi essenziali del matrimonio, non sono capaci ad assumerli e/o ad adempierli per cause di natura psichica</li>
<li>Il can. 1096 prevede una seconda ipotesi di vizio del consenso conseguente ad <strong>ignoranza</strong> circa l’essenza del matrimonio. Si ha quando il contraente ignora che il matrimonio è un consorzio permanente, di natura eterosessuale, ordinato alla procreazione e che per tale procreazione è necessaria una qualche cooperazione sessuale. A questo canone possiamo affiancare anche il can. 1099 che prevede “l’errore circa l’unità, l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale purché non determini la volontà”. Questi due canoni riguardano le due fattispecie di <em>error iuris</em>che concernono l’essenza del matrimonio e le sue proprietà essenziali.</li>
<li>Il can. 1097 prevede la terza ipotesi di vizio del consenso che riguarda l’<strong>errore di fatto</strong> (<em>error facti</em>) distinguendo due ipotesi.<br />
a) L’errore che ricade sull'identità fisica del coniuge.<br />
b) L’errore che ricade su una qualità voluta principalmente e direttamente nella persona del futuro coniuge: la qualità specifica richiesta diventa più rilevante nella formazione della volontà della persona stessa che si sposa.</li>
<li>Il can. 1098 prevede l’ipotesi di <strong>dolo</strong> quale vizio del consenso. Tale ipotesi si ha quando il contraente viene raggirato con dolo (in modo deliberato e fraudolento) per ottenere il consenso. Il dolo deve ricadere sulla qualità dell’altro contraente. Il soggetto ingannato si sposa, quindi, ritenendo sussistente nell'altro contraente una qualità che, in realtà non ha; qualità che per sua stessa natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale.</li>
<li>Il can. 1101 prevede la simulazione del consenso matrimoniale sia totale che parziale. Tale fattispecie può sussistere se vi è<br />
a) Esclusione della prole da uno o da entrambi i coniugi;<br />
b) Esclusione dell’indissolubilità<br />
c) Esclusione della fedeltà<br />
d) Esclusione del bene dei coniugi<br />
e) Esclusione della sacramentalità</li>
<li>Il canone 1102 espone l’ipotesi in cui il vizio del consenso dipenda da una condizione. La <em>conditio de futuro<em> non è ammessa a motivo dell’effetto sospensivo che essa comporterebbe. E’ invece possibile porre una condizione al matrimonio relativa ad un evento presente o passato, ignoto a colui che la appone. Tali condizioni sono dette improprie in quanto l’evento, da cui si fa dipendere la validità del consenso, è in realtà già accaduto.</em></em></li>
<li>L’ultima ipotesi disciplinata dal codice canonico che prevede un vizio del consenso è quella disciplinata nel can. 1103 e riguarda il <strong>timore grave</strong> e la <strong>violenza</strong>. In tali casi è richiesto che<br />
a) il timore o la violenza provengano dall'esterno e da parte di terzi,<br />
b) il timore generato deve essere grave nel soggetto minacciato<br />
c) il contraente minacciato deve ritenere di non avere altra alternativa o via di uscita se non quella di scegliere il matrimonio</li>
</ol>
</div></div></div></div><div id="pg-810-2"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-810-2-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-810-2-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="3" ><div class="textwidget"><p>Tale breve excursus richiama in maniera generale e non certo esaustiva i canoni che nel Codice di diritto canonico espongono i possibili vizi del consenso nelle cause di annullamento del matrimonio. Considerando la profondità dei concetti qui esposti, si declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio o non aggiornato di tali contenuti.</p>
<p>Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza specifica per il tuo caso, lo <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/contatti/">Studio Legale Avvocati Franchini</a> è a tua disposizione.</p>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/vizi-del-consenso-annullamento-matrimonio-diritto-canonico/">I vizi del consenso nelle cause di nullità matrimoniale per il Diritto Canonico</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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		<title>Diritto del minore alla bigenitorialità: dormire da mamma e da papà</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/diritto-del-minore-alla-bigenitorialita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 12:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto dei Minori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questo articolo di approfondimento, desidero soffermarmi su un tema particolarmente importante nei casi di separazione o di divorzio in cui sono coinvolti figli minori, analizzando le limitazioni e i diritti del genitore non collocatario al pernottamento presso di sé del figlio.Uno dei problemi rilevanti in caso di separazione o &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-720"  class="panel-layout" ><div id="pg-720-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-720-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-720-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="432" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritto-del-minore-avvocato-vicenza.jpg" class="image wp-image-743  attachment-full size-full" alt="diritto del minore alla bigenitorialità" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Diritto del minore alla bigenitorialità in caso di separazione e di divorzio" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritto-del-minore-avvocato-vicenza.jpg 640w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritto-del-minore-avvocato-vicenza-300x203.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritto-del-minore-avvocato-vicenza-296x200.jpg 296w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div></div><div id="pgc-720-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-720-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>In questo articolo di approfondimento, desidero soffermarmi su un tema particolarmente importante nei casi di separazione o di divorzio in cui sono coinvolti figli minori, analizzando le limitazioni e i diritti del genitore non collocatario al pernottamento presso di sé del figlio.</p>
<p>Uno dei problemi rilevanti in caso di separazione o di divorzio o, in genere, quando i due genitori non convivono più o non hanno mai convissuto, riguarda il <strong>diritto del minore alla bigenitorialità </strong>, <strong>alla visita del genitore non collocatario</strong> e <strong>al pernottamento</strong> dei figli presso di esso;  problema questo che sorge soprattutto quando i figli sono ancora molto piccolo.</p>
<p>L’art. 337 ter c.c. stabilisce che</p>
<blockquote>
<p>il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p>
</blockquote>
</div></div></div></div><div id="pg-720-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-720-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-720-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>Il minore è al centro di tale normativa il quale ha, in primis, il diritto del minore alla bigenitorialità che si realizza garantendogli la <strong>continuità di relazione</strong> anche quando la convivenza tra i due genitori si interrompe o non vi è mai stata. Il mancato rispetto di tale diritto del minore viola i diritti fondamentali della persona per cui la Corte di Strasburgo più volte è intervenuta per valutare se le limitazioni imposte tra genitori e figli violassero il diritto alla vita privata e familiare sancito dall’art.  8 CEDU. </p>
<p>Così nella causa Bondavalli c. Italia, in data 17/11/15, la Corte europea è intervenuta affermando la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto l’Italia è stata giudicata responsabile di aver compromesso il <strong>diritto di visita</strong> del sig. Bondavalli fortemente limitato per anni, condannando l’Italia a risarcire i danni. </p>
<p>Così nella causa Lombardo c. Italia, in data 29/01/13, la Corte europea ha stabilito che lo Stato deve mettere a disposizione del cittadino tutti i mezzi giudiziari che consentano l’attuazione dei propri diritti ed il rispetto dei provvedimenti giudiziari che riguardano tali diritti, anche prevedendo misure specifiche che si rendano opportune nel caso concreto. Nella fattispecie in esame, le autorità italiane si sarebbero limitate ad adottare una serie di misure automatiche e poco personalizzate, lasciando poi ampio spazio all’operatività dei servizi sociali che non sono stati in grado di gestire la situazione. </p>
<p>Il problema del pernottamento sorge nell’ipotesi di minori in tenera età dove accade che un solo genitore, generalmente la madre, si è occupata fino a quel momento, di seguire il figlio nel preparargli da mangiare, nel farlo addormentare avendo magari l’altro genitore abdicato al proprio ruolo genitoriale.</p>
</div></div></div></div><div id="pg-720-2"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-720-2-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-720-2-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="3" ><div class="textwidget"><p>Vi sono certamente casi in cui la gradualità è richiesta in quanto funzionale per il bene del bambino, ma questo non può legittimare la limitazione di un superiore diritto del minore alla bigenitorialità.</p>
<p>Con decreto del 16/10/13 la Corte d’Appello di Catania, modificando il provvedimento impugnato, evidenziava che </p>
<blockquote><p>l’interesse del minore è quello alla conservazione effettiva del legame genitoriale a meno che ciò non incida negativamente sul suo sviluppo. Ne caso di specie non è dimostrato che la bambina di due anni subisca pregiudizio pernottando presso il padre il quale dovrà interpretare in maniera responsabile eventuali segni di disagio dei figli e quindi per esempio ricondurli dalla madre.</p></blockquote>
</div></div></div><div id="pgc-720-2-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-720-2-1-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="4" ><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="297" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritto-alla-bigenitorialita-separazione-divorzio.jpg" class="image wp-image-744  attachment-full size-full" alt="bigenitorialità nelle separazioni e nei divorzi" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Diritto del minore alla bigenitorialità, come tutelarlo anche in caso di separazione e di divorzio" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritto-alla-bigenitorialita-separazione-divorzio.jpg 640w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritto-alla-bigenitorialita-separazione-divorzio-300x139.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/diritto-alla-bigenitorialita-separazione-divorzio-431x200.jpg 431w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div></div></div><div id="pg-720-3"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-720-3-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-720-3-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="5" ><div class="textwidget"><p>Dello stesso tenore vi sono altre pronunce e recentemente la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 28/07/2017 la quale, in merito alla scelta della forma di affidamento del figlio riconosciuto solo dalla madre alla nascita e in merito alla regolamentazione delle visite tra il piccolo ed il padre che non aveva mai conosciuto, dopo l’istruttoria, ha affermato che le frequentazioni nel mentre avviate tra il padre e il figlio non comportavano alcun pregiudizio al bambino il quale al contrario si era dimostrato felice nell’incontrare il padre riconoscendo quindi non solo un adeguato diritto di visita ma autorizzando il pernottamento del bambino con il padre.</p>
<p>Da quanto esposto si ritiene che <strong>per limitare il diritto/dovere di un genitore di intrattenere con il figlio un rapporto continuativo (comprensivo quindi anche dei pernottamenti) sia necessario dimostrare che allo stesso possa derivare un effettivo pregiudizio</strong>.<br />
Nessuna limitazione conseguente all’età può giustificare un danno al diritto del minore alla bigenitorialità.</p>
<p>Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza dedicata, lo <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/contatti/">Studio Legale Avvocati Franchini</a> è a tua disposizione.</p>
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		<title>I debiti del Condominio</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/debiti-del-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 13:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La premessa ovvia, affrontando questo problema è che le spese, in via generale, per la conservazione e il godimento delle parti comuni di un condominio sono a carico dei singoli condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà (art. 1203 c.c.).Con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-468"  class="panel-layout" ><div id="pg-468-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-468-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-468-0-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div class="textwidget"><p>La premessa ovvia, affrontando questo problema è che le spese, in via generale, per la conservazione e il godimento delle parti comuni di un condominio sono <strong>a carico dei singoli condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà</strong> (art. 1203 c.c.).</p>
<p>Con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9148/08 <strong>veniva esclusa la solidarietà passiva tra i condomini</strong>.</p>
<p>Il creditore del condominio non potrà, quindi, più agire contro un singolo condomino per il credito vantato; dovrà, una volta ottenuta la condanna dell’amministratore quale rappresentante dei condomini, procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi ma non più per l’intera somma dovuta ma <strong>solo nei limiti della quota di ciascuno</strong>.</p>
<p> </p>
</div></div></div><div id="pgc-468-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-468-0-1-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="426" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/10/debiti-condominio-diritto-civile-avvocati-franchini-vicenza.jpg" class="image wp-image-475  attachment-full size-full" alt="Condominio in una zona densamente popolata immagine rappresentativa dell&#039;importanza dell&#039;assistenza legale nel dirimere liti condominiali e sostenere le cause del condominio verso terzi come nel caso di debiti di condominio" style="max-width: 100%; height: auto;" title="L&#039;assistenza legale nel diritto civile ti aiuta in caso di debiti del condominio" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/10/debiti-condominio-diritto-civile-avvocati-franchini-vicenza.jpg 640w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/10/debiti-condominio-diritto-civile-avvocati-franchini-vicenza-300x200.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/10/debiti-condominio-diritto-civile-avvocati-franchini-vicenza-272x182.jpg 272w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div></div></div><div id="pg-468-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-468-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-468-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>Il condomino in regola con i pagamenti viene, quindi, <strong>assimilato ad un fideiussore</strong> contro cui <strong>si può agire solo dopo aver tentato l’escussione</strong> presso il debitore principale.</p>
<p>L’art. 66 disp. Att. C.c. stabilisce che “<em>per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore ….. è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino I dati dei condomini morosi. I creditori non potranno agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini</em>”.</p>
<p>Il <strong>principio di parziarietà delle obbligazioni</strong> è applicabile nelle obbligazioni pecuniarie. Vi sono però dei casi in cui detto principio non è applicabile quali ad es. i casi di responsabilità disciplinati dagli art. 2043  c.c., 2051 c.c. e 2055 c.c.</p>
<p>Il novellato art. 1135, numero 4, c.c. prevede “<em>alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fonto può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti</em>”.</p>
<p>Il legislatore ha previsto inoltre che l’amministratore debba agire per la <strong>riscossione forzosa</strong> delle somme dovute dagli obbligati ai sensi dell’art. 1129 c.c.</p>
<p>Sempre l’art. 1129 c.c. dispone che l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno <strong>specifico conto corrente intestato al condominio</strong>. Questo permette di poter pignorare dette somme da parte del terzo creditore.</p>
<p>Fatte queste premesse, il creditore del condominio, una volta ottenuto il titolo per agire  ed una volta notificato dovrà attendere che l’amministratore, convocata l’assemblea ripartisca il debito tra tutti i condomini sulla scorta dei rispettivi millesimi di proprietà.</p>
<p>Nel caso di condomini morosi, su richiesta del credito, l’amministratore dovrà fornire i dati di coloro che si sono resi inadempienti. Nell’ipotesi di mancata consegna di tali dati, il creditore potrà agire contro il condominio per ottenere i dati con conseguente condanna alle spese.</p>
<p>Una volta ottenuti i dati, il creditore potrà agire nei confronti dei condomini morosi e solo dopo l’insuccesso dell’esecuizone a carico di questi si potrà procedere nei confronti degli altri.</p>
<p>Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza dedicata, lo <a href="http://www.studioavvocatifranchini.it/contatti/">Studio Legale Avvocati Franchini</a> è a tua disposizione.</p>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/debiti-del-condominio/">I debiti del Condominio</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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		<title>Inadempimento contrattuale: come ridurre i rischi con la consulenza legale</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/rischi-nei-contratti-consulenza-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 15:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consigli legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questo breve saggio, una pillola di consulenza legale senza pretesa di completezza, si premura di indicare qualche piccolo suggerimento quando ci si trova a concludere un contratto.In effetti, è bene tenere presente che il contratto che andremo a sottoscrivere è legge tra le parti.Il pericolo peggiore è di incappare in &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-122"  class="panel-layout" ><div id="pg-122-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-122-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-122-0-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div class="textwidget"><p>Questo breve saggio, una pillola di consulenza legale senza pretesa di completezza, si premura di indicare qualche piccolo suggerimento quando ci si trova a concludere un contratto.</p>
<p>In effetti, è bene tenere presente che il contratto che andremo a sottoscrivere è <strong>legge tra le parti</strong>.</p>
<p>Il pericolo peggiore è di incappare in una controparte per così dire scaltra o reticente in ordine alle proprie capacità e di essere costretti a rivolgersi ad un avvocato e all’Autorità Giudiziaria solo quando è troppo tardi.</p>
<p>Oggi, <strong>è fondamentale prevenire invece che curare</strong>: ci troviamo a vivere in una realtà economica tuttora profondamente in crisi, dove purtroppo cadere in situazioni giuridicamente compromesse è molto facile; dove i raggiri se non anche condotte penalmente rilevanti (<strong>truffe, insolvenze fraudolente, bancarotte</strong> ecc.)  possono accadere facilmente e dove tutelarsi, in un momento successivo, diventa più dispendioso dal punto di vista economico e psichico.</p>
<p>La prevenzione è la prima arma per <strong>ridurre i rischi contrattuali</strong>.</p>
</div></div></div></div><div id="pg-122-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-122-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-122-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>Vi sono degli accorgimenti e delle ricerche che consentono di valutare la nostra controparte prima di concludere un contratto:</p>
<p> </p>
<p><strong>LA CONOSCENZA</strong><br /> Acquisire informazioni sul contraente è sempre fondamentale: a volte non basta conoscere personalmente la controparte per escludere il rischio da inadempimento.<br /> La <strong>Camera di Commercio</strong> ci dà molte informazioni sia se dobbiamo concludere un contratto con una società che con un’impresa individuale.<br /> Fondamentali sono le <strong>informazioni sui protesti</strong>.<br /> Utili informazioni può dare la <strong>Conservatoria</strong> sui beni di proprietà.<br /> Si tratta di dati accessibili a chiunque, che vanno letti con estrema prudenza e sono parte della consulenza legale.</p>
</div></div></div><div id="pgc-122-1-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-122-1-1-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="426" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/09/inadempimento-contrattuale-rischi-avvocati-franchini-vicenza.jpg" class="image wp-image-433  attachment-full size-full" alt="Consulenza legale per limitare i rischi di inadempimento contrattuale, immagine di un lucchetto per blindare un contratto" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Consulenza legale per limitare i rischi di inadempimento contrattuale" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/09/inadempimento-contrattuale-rischi-avvocati-franchini-vicenza.jpg 640w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/09/inadempimento-contrattuale-rischi-avvocati-franchini-vicenza-300x200.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/09/inadempimento-contrattuale-rischi-avvocati-franchini-vicenza-272x182.jpg 272w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div></div></div><div id="pg-122-2"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-122-2-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-122-2-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="3" ><div class="textwidget"><p><strong>TUTELE AGGIUNTIVE</strong></p>
<p>Se devo concludere un contratto importante (<strong>appalto, compravendita beni immobili</strong> ecc.) con una società di capitali è prudente valutare anticipatamente che il legale rappresentante firmi una <strong>fideiussione personale a garanzia del credito</strong> che andrò a vantare.</p>
<p>Utile è anche ottenere una <strong>fideiussione bancaria per le somme di acconto</strong> che andrò a versare, per es. nei contratti di compravendite immobiliari, di fornitura o di appalto.</p>
<p>Nel redigere un contratto è opportuno tener presente che il Legislatore ha messo a disposizione alcuni strumenti da tener presente per ridurre i rischi quali a titolo di esempio:</p>
<ul>
<li>La <strong>clausola penale</strong> ci permette di prevedere in anticipo l’ammontare del danno in caso di inadempimento, anche parziale, e/o di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno che potrà essere previsto specificamente e, in tal caso, dovrà essere documentato</li>
<li>La <strong>caparra confirmatoria</strong>, con la quale il contraente versa all’altra parte una somma per garantire l’adempimento delle obbligazioni prese. Se la parte che ha versato la caparra diventa inadempiente l’altra potrà recedere trattenendo la somma versata. Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra dovrà versare il doppio dell’importo ricevuto per il proprio inadempimento.</li>
<li>La <strong>caparra penitenziale</strong> che ha la funzione di corrispettivo in caso di recesso.</li>
</ul>
<p>Come è noto, l’<strong>inadempimento contrattuale consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione</strong> da parte di un contraente per causa allo stesso imputabile.</p>
<p>Vi è inadempimento quando la prestazione deve esser eseguita in un termine perentorio e questo non viene rispettato, oppure quando essa non è adempiuta nel luogo o con le modalità convenute.</p>
<p>La <strong>risoluzione del contratto</strong>, che è una delle possibili conseguenze all’inadempimento, opera a seguito di una grave alterazione del rapporto contrattuale. Gravità che potrà essere valutata da un Giudice secondo criteri di giudizio non solo soggettivi ma anche oggettivi.</p>
<p>Firmare il contratto, soprattutto se riguarda impegni rilevanti dal punto di vista economico, è uno dei momenti più delicati, per cui <strong>sarebbe sempre opportuno una consulenza legale</strong> in materia.</p>
<p>Il nostro Legislatore ha poi previsto una serie di tutele conservative importanti come per es. l’<strong>eccezione di inadempimento</strong>, che conferisce la facoltà di non adempiere alla nostra prestazione se l’altra parte contraente non adempie o contestualmente non offre anche la propria prestazione.</p>
<p>Prevenire potrebbe evitare lunghi e costosi processi o di dover rinunciare ad una difesa per un ingiusto danno subito al solo fine di evitare l’alea del giudizio.</p>
<p> </p>
<p>Non fermarti davanti al timore di una elevata parcella legale per il compenso dell'avvocato. La realtà è ben diversa.</p>
<p>Scoprirai che limitare i rischi sul tuo futuro e la tua serenità valgono certamente la consulenza legale.</p>
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</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/rischi-nei-contratti-consulenza-legale/">Inadempimento contrattuale: come ridurre i rischi con la consulenza legale</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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		<title>Assegno di divorzio: cosa è cambiato?</title>
		<link>https://www.studioavvocatifranchini.it/assegno-di-divorzio-avvocato-vicenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Franchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 15:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuova sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’ assegno di divorzio o assegno divorzile a favore dell’ex coniuge ha trovato un nuovo orientamento presso la Corte di Cassazione con tre sentenze importantissime (Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504,  Cass. civ., 26 maggio 2017, n. 12196 e  Cass. civ., 11 maggio 2017, n. 11538): il parametro precedente del &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-1"  class="panel-layout" ><div id="pg-1-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-1-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-1-0-0-0" class="so-panel widget widget_media_image panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="426" src="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/09/assegno-divorzio-ex-coniuge-avvocati-franchini-vicenza.jpg" class="image wp-image-390  attachment-full size-full" alt="Assegno di divorzio: l&#039; assistenza legale di un esperto divorzista tutela il tuo futuro, immagine di un auto dimezzata con il testo &quot;Sono divorziato, lei (ex moglie) si è presa l&#039;altra metà&quot;" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Assegno di divorzio: l&#039; assistenza legale di un esperto divorzista tutela il tuo futuro" srcset="https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/09/assegno-divorzio-ex-coniuge-avvocati-franchini-vicenza.jpg 640w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/09/assegno-divorzio-ex-coniuge-avvocati-franchini-vicenza-300x200.jpg 300w, https://www.studioavvocatifranchini.it/wp-content/uploads/2017/09/assegno-divorzio-ex-coniuge-avvocati-franchini-vicenza-272x182.jpg 272w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div></div><div id="pgc-1-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-1-0-1-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="1" ><div class="textwidget"><p>L’ <strong>assegno di divorzio </strong>o assegno divorzile a favore dell’ex coniuge ha trovato un <strong>nuovo orientamento</strong> presso la Corte di Cassazione con <strong>tre sentenze importantissime</strong> (Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504,  Cass. civ., 26 maggio 2017, n. 12196 e  Cass. civ., 11 maggio 2017, n. 11538): il parametro precedente del <strong>tenore di vita</strong> su cui fondare la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente è stato sostituito con quello riguardante l’<strong>autonomia economica</strong>.</p>
<p>In sostanza la Corte di Cassazione afferma che l’assegno di divorzio è dovuto all’ex coniuge che non abbia i mezzi o non possa per ragioni oggettive procurarsi i mezzi per essere economicamente autosufficiente.</p>
</div></div></div></div><div id="pg-1-1"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-1-1-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-1-1-0-0" class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" data-index="2" ><div class="textwidget"><p>Con precisione le sentenze sopra citate affermano che</p>
<blockquote><p>In tema di assegno di divorzio, deve ormai essere considerato superato il criterio del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, fino ad ora utilizzato per la definizione dell’an debeatur dell’ex coniuge richiedente l’assegno, e deve, invece, essere applicato il criterio dell’indipendenza economica, che si ritiene più attuale e coerente con il contesto sociale contemporaneo. Pertanto, ai fini dell’accertamento di tale indipendenza economica, devono essere valutati i seguenti indici: il possesso di redditi di qualsiasi specie, il possesso di cespiti mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro personale - tenuto conto la salute, l’età, il sesso del richiedente nonché le condizioni del mercato di lavoro autonomo o dipendente - e, infine, la stabile disponibilità di una casa di abitazione.</p></blockquote>
<p>Se, da un lato, si può ritenere che queste sentenze siano state accolte con entusiasmo (dovrebbero affievolire i forti contrasti per questioni economiche, dove sovente prime vittime sono proprio i figli), dall’altro, non è trascurabile il rischio della creazione di profonde ingiustizie sostanziali soprattutto oggi con la riduzione dei termini per poter richiedere il divorzio dopo la separazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aggiornamento (<a title="Berlusconi non dovrà più versare l’ assegno di divorzio a Veronica Lario" href="http://www.lastampa.it/2017/11/16/italia/politica/berlusconi-non-dovr-pi-versare-lassegno-di-milioni-di-euro-a-veronica-lario-jamEFSjp8jvMeKSRucoG3M/pagina.html" target="_blank" rel="noopener">notizia del 17/11/2017, fonte "La Stampa"</a>): <strong>Berlusconi non dovrà più versare l’assegno di 1,4 milioni di euro a Veronica Lario</strong> proprio grazie all'applicazione di questa recente sentenza che ridefinisce i criteri di calcolo dell' assegno di divorzio dovuto all'ex coniuge. <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/16/assegno-di-separazione-la-cassazione-respinge-il-ricorso-di-berlusconi" target="_blank" rel="noopener" title="Sentenza Berlusconi-Lario: addio all'assegno mensile">(Su Altalex è possibile scaricare la sentenza)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it/assegno-di-divorzio-avvocato-vicenza/">Assegno di divorzio: cosa è cambiato?</a> proviene da <a href="https://www.studioavvocatifranchini.it">Avvocati civilisti e penalisti | Vicenza</a>.</p>
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